Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti materie e prodotti utilizzati nella produzione di gioielli, di monili e di oggettistica:

          a) minerali di origine naturale, formatisi in giacimenti naturali;

          b) minerali sintetici;

          c) prodotti artificiali;

          d) perle naturali e altri materiali organici di origine animale o vegetale, tradizionalmente utilizzati in gioielleria;

          e) perle coltivate o altrimenti denominate;

          f) imitazioni di perle.